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Art. 6
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Competenze del consiglio di istituto e della giunta esecutiva
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1.
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Le
competenze attribuite al consiglio di istituto e alla giunta esecutiva
sono stabilite dal Nuovo Regolamento contabile del
decreto interministeriale n. 44/2001 e dal Testo Unico del 16 aprile
1994, n. 297 - Parte Prima art.10.
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2.
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Il
consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e
determina le forme di autofinanziamento e gli interventi
nell’attività negoziale secondo l’art.33.
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3.
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Esso
delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine
all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento
amministrativo e didattico dell'istituto.
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4.
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Il
consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei
docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta
della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione
della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a)
adozione del regolamento interno
dell'istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per
il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature
culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante
l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita
dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del
consiglio ai sensi dell'art. 42;
b)
acquisto, rinnovo e conservazione delle
attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi
quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei
materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c)
adattamento del calendario scolastico alle
specifiche esigenze ambientali;
d)
criteri generali per la programmazione
educativa;
e)
criteri per la programmazione e l'attuazione
delle attività parascolastiche, interscolastiche,
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di
sostegno, alle libere attività complementari, alle visite
guidate e ai viaggi di istruzione;
f)
promozione di contatti con altre scuole o
istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e
di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g)
partecipazione dell'istituto ad
attività culturali, sportive e ricreative di particolare
interesse educativo;
h)
forme e modalità per lo svolgimento di
iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto;
i)
stipula di contratti con personale esterno.
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5.
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Il
consiglio di istituto, sulla base di quanto proposto dal collegio dei
docenti, indica, altresì, i criteri generali relativi alla
formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti,
all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività
scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo
dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale,
didattico ed amministrativo dell'istituto e stabilisce i criteri per
l'espletamento dei servizi amministrativi.
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6.
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Esercita
le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste
dagli articoli 276 e seguenti del T.U. n. 297/94.
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7.
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Esercita
le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici
scolastici ai sensi dell'art. 94 del T.U. n. 297/94.
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8.
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Delibera,
sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le
iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle
tossicodipendenze previste dall'art.106 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309.
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9.
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Si
pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle
leggi e dai regolamenti alla sua competenza.
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10.
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Sulle
materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una
relazione al competente CSA e al consiglio scolastico provinciale.
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11.
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Il
dirigente scolastico predispone il programma annuale e il conto
consuntivo, prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando
il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione
delle relative delibere.
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Art. 7
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Prima convocazione del consiglio di istituto
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1.
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La prima
convocazione del consiglio di istituto, immediatamente successiva alla
elezione dei membri delle diverse componenti della scuola, è
disposta dal dirigente scolastico.
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Art. 8
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Prima riunione del consiglio di istituto ed elezione del
presidente
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1.
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Nella
prima seduta il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico
ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, il proprio presidente.
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2.
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L'elezione
avviene a scrutinio segreto.
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3.
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Sono
candidati tutti i genitori eletti nel consiglio.
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4.
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E' eletto
presidente il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei
voti dei componenti eletti e presenti.
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5.
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Qualora
non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente
è eletto a maggioranza relativa.
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6.
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A
parità di voti è eletto il più anziano.
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7.
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Il
consiglio può decidere di eleggere anche un vice presidente,
seguendo le stesse modalità utilizzate nell'elezione del
presidente.
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Art. 9
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Convocazione del consiglio di istituto
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1.
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Il
consiglio di istituto è convocato dal presidente.
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2.
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Il
presidente è tenuto a convocare il consiglio anche su richiesta
del presidente della giunta esecutiva o su richiesta della maggioranza
dei componenti eletti nel consiglio.
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3.
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Per
favorire l'adempimento delle funzioni dei componenti del consiglio,
l'istituto si impegna a fornire il materiale e i documenti a sua
disposizione.
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Art. 10
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Pubblicità degli atti
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1.
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Per la
pubblicità degli atti si seguono le indicazioni dell’art. 43 del
Testo Unico n.297/94.
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2.
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Le
delibere adottate dal consiglio di istituto vanno affisse all'albo in
copia integrale sottoscritta dal presidente. L'affissione deve avvenire
entro 15 giorni dall'approvazione della delibera, che deve rimanere
esposta per almeno quindici giorni.
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3.
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I verbali
e tutti gli scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di
segreteria dell'istituto e sono dati in lettura, ed eventualmente in
copia, su formale richiesta degli interessati.
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4.
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Non sono
soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole
persone, salvo il caso di richiesta in tal senso da parte
dell'interessato.
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Art. 11
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Pubblicità delle riunioni del consiglio di istituto
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1.
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Alle
riunioni del consiglio di istituto possono essere presenti gli alunni
dell’istituto e i loro genitori nonché tutto il personale
docente e Ata.
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2.
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Il
presidente ammette il pubblico fino alla
capienza dei locali. Qualora il comportamento del pubblico non consenta
l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e
di delibera, il presidente può disporre la sospensione della
riunione e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
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3.
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Non
è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti
concernenti il persone.
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