Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore
“Gian Tommaso Giordani”

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 6

Competenze del consiglio di istituto e della giunta esecutiva

1.

Le competenze attribuite al consiglio di istituto e alla giunta esecutiva sono stabilite dal Nuovo Regolamento contabile  del decreto interministeriale n. 44/2001 e dal Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297 - Parte Prima art.10.

2.

Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento e gli interventi nell’attività negoziale secondo l’art.33.

3.

Esso delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.

4.

Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a)      adozione del regolamento interno dell'istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'art. 42;

b)      acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c)      adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d)      criteri generali per la programmazione educativa;

e)      criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f)        promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g)      partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h)      forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto;

i)        stipula di contratti con personale esterno.

5.

Il consiglio di istituto, sulla base di quanto proposto dal collegio dei docenti, indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

6.

Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del T.U. n. 297/94.

7.

Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del T.U. n. 297/94.

8.

Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art.106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309.

9.

Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.

10.

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al competente CSA e al consiglio scolastico provinciale.

11.

Il dirigente scolastico predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Art. 7

Prima convocazione del consiglio di istituto

1.

La prima convocazione del consiglio di istituto, immediatamente successiva alla elezione dei membri delle diverse componenti della scuola, è disposta dal dirigente scolastico.

Art. 8 

Prima riunione del consiglio di istituto ed elezione del presidente

1.

Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, il proprio presidente.

2.

L'elezione avviene a scrutinio segreto.

3.

Sono candidati tutti i genitori eletti nel consiglio.

4.

E' eletto presidente il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti eletti e presenti.

5.

Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa.

6.

A parità di voti è eletto il più anziano.

7.

Il consiglio può decidere di eleggere anche un vice presidente, seguendo le stesse modalità utilizzate nell'elezione del presidente.

Art. 9

Convocazione del consiglio di istituto

1.

Il consiglio di istituto è convocato dal presidente.

2.

Il presidente è tenuto a convocare il consiglio anche su richiesta del presidente della giunta esecutiva o su richiesta della maggioranza dei componenti eletti nel consiglio.

3.

Per favorire l'adempimento delle funzioni dei componenti del consiglio, l'istituto si impegna a fornire il materiale e i documenti a sua disposizione.

Art. 10

Pubblicità degli atti

1.

Per la pubblicità degli atti si seguono le indicazioni dell’art. 43 del Testo Unico n.297/94.

2.

Le delibere adottate dal consiglio di istituto vanno affisse all'albo in copia integrale sottoscritta dal presidente. L'affissione deve avvenire entro 15 giorni dall'approvazione della delibera, che deve rimanere esposta per almeno quindici giorni.

3.

I verbali e tutti gli scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono dati in lettura, ed eventualmente in copia, su formale richiesta degli interessati.

4.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo il caso di richiesta in tal senso da parte dell'interessato.

Art. 11

Pubblicità delle riunioni del consiglio di istituto

1.

Alle riunioni del consiglio di istituto possono essere presenti gli alunni dell’istituto e i loro genitori nonché tutto il personale docente e Ata.

2.

Il presidente  ammette il pubblico fino alla capienza dei locali. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di delibera, il presidente può disporre la sospensione della riunione e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

3.

Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti il persone.

Home Page